INDICE ED INIZIO ARGOMENTO "ESPOSTO CONSOB INEVASO"
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
[RACCOMANDATA A.R.]
ROMA 22 APR. 2009
DIVISIONE EMITTENTI
Ufficio Controlli Societari
Protocollo: DEM/9036168
Cod. destinatario:230851
Egr. Sig.
Dino Bruniera
Via ...
cap - Città
OGGETTO: E-mail del 4.4.2009 avente ad oggetto l'esposto relativo all'attività svolta dal Collegio sindacale della Società Assicurazioni Generali
Con riferimento all'e-mail in oggetto, in via preliminare, occorre precisare che la Consob svolge la propria attività istituzionale nei confronti degli emittenti quotati con l'obiettivo della generale tutela del mercato, garantendo, tra l'altro, la trasparenza e la correttezza delle informazioni da questi fornite e vigilando sull'operato degli organi di controllo.
Nell'ambito della propria attività la Consob è destinataria di esposti con i quali soggetti appartenenti a varie categorie segnalano fatti che rappresentano una fonte d'informazione utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza della Commissione ai fini dell'accertamento di eventuali comportamenti non conformi alle normative di riferimento.
Tutti gli esposti vengono esaminati dagli Uffici competenti; tuttavia le risultanze degli accertamenti effettuati e le iniziative assunte possono essere comunicate agli esponenti solo al termine di un'eventuale istruttoria avviata con formale procedimento, ove queste non risultino coperte da segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.Lgs. 58/98.
Dall'esame degli esposti, infatti, non scaturisce necessariamente l'apertura di un procedimento amministrativo, né l'instaurazione di un contradditorio tra la Consob e l'esponente. Il procedimento di accertamento si attiva soltanto quando le circostanze rappresentate attengono alle competenze istituzionali e presentano profili rilevanti per la tutela del pubblico risparmio; pertanto gli accertamenti eventualmente effettuati dalla Commissione a seguito del ricevimento di un esposto non sono volti ad accordare immediata e diretta tutela ai diritti del singolo esponente, rientrando tale compito tra le funzioni dell'Autorità giudiziaria.
La questione rappresentata dalla S.V., trattava di aspetti tecnici riguardanti l'adeguatezza e l'efficacia delle decisioni operate all'interno della società per ... e come tali da valutarsi nell'ambito degli ordinari rapporti interni tra funzioni e organi aziendali. In questi casi, la legge attribuisce ai sindaci il potere di effettuare un esame di merito delle scelte organizzative e, più in generale, degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori e da altre funzioni aziendali. Alla Consob è assegnato il potere di denunciare il Collegio sindacale al Tribunale ai sensi dell'art. 2409, solo laddove riscontri gravi irregolarità nell'operato dei sindaci, rispetto ai doveri previsti dall'art. 149 del D. Lgs. 58/98.
Con riferimento al caso di specie, l'organo di controllo si è attivato prontamente a seguito della denuncia presentata dalla S.V. ai sensi dell'art. 2408 c.c., effettuando specifici accertamenti sui fatti segnalati e riportando i relativi esiti nella propria relazione all'assemblea che ha approvato il bilancio della società al 31.12.2000. In tal modo è stata fornita, non solo agli azionisti, ma più in generale al mercato un'informativa trasparente in merito a quanto segnalato dalla S.V..
Pertanto gli Uffici competenti non avevano all'epoca ravvisato i presupposti che giustificassero l'apertura di una specifica istruttoria ex art. 152 del D.Lgs. 58 in merito alla correttezza dell'operato dei sindaci.
Distinti saluti.
C O N S O B
M. Cicchetti G. Sabatini
DMS: 091000162
GM